Rete Natura 2000

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Data ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2023

L’istituzione della Rete Natura 2000 sul territorio dell’Unione Europea rappresenta l’esito di un lungo processo che ha condotto, dapprima il mondo scientifico e successivamente sempre più ampi strati della popolazione, al raggiungimento della consapevolezza che risulta inderogabile definire e dare seguito a significative azioni per contenere e, nel breve periodo arrestare, la perdita di biodiversità che, ormai da diversi anni, si sta registrando a livello mondiale.

Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente – una “rete”, appunto – di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della cosiddetta Direttiva “Habitat” (n. 92/43/CEE) e delle specie di cui all’allegato I della Direttiva “Uccelli” (n. 79/409/CEE, ora n. 2009/147/CE), nonché di altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000 è attualmente composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), previsti dalla Direttiva “Habitat”; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva “Habitat”, questi siti sono destinati ad essere designati, entro i termini temporali fissati dalla Direttiva, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nel momento in cui saranno attivate le idonee misure di conservazione e protezione e formulati i Piani di Gestione, che prefigurino una tutela di tali ambienti in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nell’integrazione tra attività umane e esigenze di conservazione. L’insieme delle Zone Speciali di Conservazione designate dagli Stati membri costituirà pertanto la rete europea dei siti protetti denominata “Natura 2000”.

L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l’occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza.
Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all’avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

Per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio, la Direttiva “Habitat” ha introdotto la procedura della Valutazione di Incidenza, una prassi di carattere preventivo affidata agli Enti gestori di SIC e ZPS, alla quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito appartenente a Rete Natura 2000.
Tale impostazione fornisce l’opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico, nell’ottica della sostenibilità.
Attualmente il territorio del Parco delle Orobie Bergamasche è interessato dalla presenza di nove aree designate come SIC e tre aree definite come ZPS, che interessano la quasi totalità della superficie territoriale del Parco. Il Parco delle Orobie Bergamasche è altresì individuato quale ente gestore dei SIC presenti (eccetto il SIC dei Boschi del Giovetto di Paline, già Riserva naturale), e della più vasta ZPS denominata appunto Parco Regionale Orobie Bergamasche (non gestisce la ZPS Boschi del Giovetto di Paline e la ZPS Belviso – Barbellino).

 

SIC e ZPS nel Parco delle Orobie Bergamasche

I Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale che interessano il territorio del Parco delle Orobie Bergamasche sono:

  • SIC Valtorta e Valmoresca
  • SIC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra
  • SIC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli
  • SIC Alta Val di Scalve
  • SIC Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
  • SIC Valle Asinina
  • SIC Valle Parina
  • SIC Val Nossana – Cima di Grem
  • SIC Boschi del Giovetto di Paline (non gestito dal Parco)
  • ZPS Boschi del Giovetto di Paline (non gestita dal Parco)
  • ZPS Belviso – Barbellino (non gestita dal Parco)
  • ZPS Parco Regionale Orobie Bergamasche

 

 

L’introduzione del sistema Rete Natura 2000 ha di fatto spostato l’asse dei provvedimenti e degli interventi in tema di aree protette e di conservazione della natura in senso più marcatamente naturalistico ed ecologico. Le procedure in tema di Valutazione di Incidenza e di gestione di SIC e ZPS sono al riguardo di tutta evidenza: non si tratta più semplicemente di vietare e di prescrivere, ma piuttosto di gestire, passando quindi con decisione a forme di tutela attiva attuate con criteri rigorosamente scientifico-conservazionistici. Lo scopo fondamentale diviene con sempre maggiore chiarezza prevenire la compromissione alle specie e agli habitat, con particolare riferimento a specie ed habitat di interesse comunitario: a questo scopo, non possono essere attuati interventi la cui esecuzione, al netto delle compensazioni e dei risarcimenti ambientali, comporti perdita di biodiversità.
Possiamo pertanto considerare avviata una nuova fase nella pianificazione e nella gestione delle aree protette lombarde, andando oltre la mera tutela urbanistica, facendo in particolare riferimento ai temi della conservazione della natura e del paesaggio ecologicamente inteso, nonché alla gestione attiva degli habitat e delle specie di interesse scientifico e naturalistico, utilizzando quale asse fondante l’insieme dei criteri, delle prassi e degli obiettivi di Rete Natura 2000.

 

CIRCOLAZIONE CON MOTOSLITTE. Comunicazione.
Prot. n. 269_06.02.2014

Valutazione d’incidenza

La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sull’integrità e sulla conservazione degli habitat e delle specie di un sito o proposto sito della rete Natura 2000.
La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (SIC, ZPS e siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120, mentre a livello regionale è stata regolamentata con la Deliberazione di Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. VII/14106 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno studio di incidenza volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito interessato. Per interventi di limitata entità, è prevista la possibilità di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza o l’applicazione di procedure semplificate, che non richiedono la stesura di uno specifico studio di incidenza.

Quadro di riferimento normativo

 

1. piani di gestione:

 

2. misure di conservazione delle ZPS:

 

3. valutazione d’incidenza-disposizioni generali e procedurali:

 

4. studio d’incidenza-contenuti:

 

Al fine di una corretta predisposizione degli studi d’incidenza, sarà cura dei richiedenti la valutazione verificare l’eventuale modificazione ed integrazione delle disposizioni vigenti ad opera di nuovi provvedimenti normativi nazionali e/o regionali.

Esclusione dalla procedura di valutazione d’incidenza

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente, né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.

Per gli interventi di cui al precedente comma, la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di rete Natura 2000 deve essere presentata al Parco delle Orobie Bergamasche, utilizzando gli appositi moduli (allegato 1 e modello 1a), corredati di una breve descrizione dell’intervento, di una rappresentazione cartografica a scala adeguata, con localizzazione dell’intervento su base C.T.R. 1:10.000 e di documentazione fotografica dell’area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi uno stralcio della documentazione progettuale, sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell’intervento e la sua localizzazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’allegato C della D.g.r. del 8 agosto 2003, n. VII/14106, non devono essere sottoposti a procedura di valutazione di incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’allegato C della suddetta deliberazione, non sono infine sottoposti a valutazione di incidenza gli interventi previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a valutazione di incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Per gli interventi di cui ai precedenti due punti, la dichiarazione potrà attestare l’appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell’intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell’intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

Procedura semplificata di valutazione di incidenza

Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis, dell’allegato C della D.g.r. del 8 agosto 2003, n. VII/14106 (e succ. mod. ed int.), possono essere sottoposti a procedura semplificata di valutazione di incidenza interventi di limitata entità riferibili alle tipologie esemplificative individuate a seguire.

Interventi edilizi

  • a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
  • b. ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti;
  • c. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m3, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  • d. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l’allacciamento elettrico, idrico, fognario, ecc., di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie;
  • e. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
  • f. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell’area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
  • g. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie e/o box auto (di pertinenza ad una unità abitativa) di volume massimo 50 m3 e contestuale superficie planimetrica massima di 30 m2, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
  • h. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
  • i. interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all’interno dei centri edificati, così come individuati nelle deliberazioni comunali di riferimento, ossia, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
  • j. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non ricadono nelle cause di esclusione dalla procedura di valutazione di cui al comma 6, art. 6, dell’allegato C della D.g.r. del 8 agosto 2003, n. VII/14106 (e succ. mod. ed int.).
  •  Interventi sulla rete viaria e sentieristica
    • a. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d’incidenza;
    • b. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciatoni di attraversamento, piccoli ponti, ecc;
    • c. realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
    • d. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
    • e. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa;
    • f. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
  • Interventi agronomico-forestali
    • a. realizzazione di staccionate in legno, piccole muracche a secco, arredi e segnaletica conformi alle norme regionali e ai quaderni delle opere-tipo;
    • b. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché autorizzate e di limitata estensione;
    • c. recinzioni a carattere provvisorio per il contenimento del bestiame da pascolo;
    • d. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
    • e. realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti, ecc., per una superficie inferiore a m2 500, a condizione che non comportino perdita di habitat;
    • f. interventi di gestione forestale conformi alle Norme Forestali Regionali e che devono essere sottoposti a valutazione d’incidenza;
    • g. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale e/o pascolo, ecc., con valutazione d’incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d’incidenza;
    • h. impianti di gru a cavo provvisori per l’esbosco di prodotti forestali;
    • i. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
    • j. interventi previsti da piani antincendio boschivo con valutazione d’incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d’incidenza;
    • k. pulizia autorizzata di canali e rogge;
    • l. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e d’alpeggio.
  • Altri interventi
    • a. piccole sistemazioni di corsi d’acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l’impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
    • b. impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni entro o in prossimità dei centri urbani;
    • c. manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili;
    • d. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
    • e. interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti;
    • f. scavi per sondaggi geognostici e simili;
    • g. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per comprovata attività di ricerca scientifica;
    • h. manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e senti eristica esistente;
    • i. attività di campeggio in aree autorizzate, compresa realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere provvisorio;
    • j. opere di approvvigionamento idrico (vasche di accumulo, rete di adduzione e di distribuzione) e piazzole d’emergenza per approvvigionamento idrico tramite elicottero;
    • k. viali e fasce tagliafuoco;
    • l. realizzazione e/o riattivazione di appostamenti fissi da caccia.

 

Il Parco delle Orobie Bergamasche si riserva comunque la possibilità di:

  • sottoporre le proposte d’intervento, pur ricomprese nelle tipologie esemplificative, alla procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d’opera, qualora ritenuto opportuno;
  • sottoporre eventuali varianti in corso d’opera (che dovranno essere comunicate all’ente gestore) a valutazione ordinaria di incidenza, qualora ritenuto opportuno;
  • sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell’elenco, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate;
  • sottoporre a procedura semplificata tipologie di intervento incluse nell’elenco e aventi caratteristiche/dimensioni diverse di quelle ivi contenute, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate;
  • impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo;
  • aggiornare e integrare l’elenco delle tipologie esemplificative con proprio atto.

 

La procedura semplificata si può applicare secondo una delle seguenti modalità:

  • Autovalutazione di assenza di incidenza significativa
    Il proponente l’intervento deve presentare al Parco delle Orobie Bergamasche dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di rete Natura 2000, compilando gli appositi moduli (allegato 1 e modello 1b) e allegando una relazione con breve descrizione dell’intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell’intervento su base C.T.R. 1:10.000 e documentazione fotografica dell’area di intervento. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’ente può respingere l’autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell’intervento proposto. Entro il termine – definito dall’art. 5, comma 6 del D.P.R. n. 357/1997 e dall’art. 6, comma 5, dell’allegato C della D.g.r. n. VII/14106 – di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, il Parco, con apposito provvedimento, prende atto dell’autovalutazione impartendo, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell’intervento. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l’espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’ente gestore del sito.
  • Valutazione di incidenza sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale
    Il proponente l’intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura al Parco, compilando gli appositi moduli (allegato 1 e modello 1c) e allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni sull’organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà prevedere anche l’individuazione dell’area di intervento su base C.T.R. 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di rete Natura 2000. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione dell’intervento proposto, l’ente può chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, altresì, la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l’intervento alla procedura di valutazione ordinaria. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art. 6, comma 5 dell’allegato C della D.g.r. n. VII/14106, il Parco si esprime con proprio atto in merito alla valutazione di incidenza. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l’espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’ente gestore del sito.
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